Se il giorno che coincide con il solstizio d’estate possedesse qualche significato sacrale per il mondo romano, dev’essere sfuggito loro. Tanto più che v’era poca certezza sul dies esatto in cui cadeva l’evento astronomico, le diverse scuole di pensiero degli autori classici essendo divise su tre possibili date: il 21, il 24 e, addirittura, il 26 giugno. Del resto, chi volesse consultare il Kalendarium del periodo, invano rinverrebbe una qualche celebrazione riconosciuta pubblicamente e ricollegata direttamente all’atto solstiziale. Ma se il mondo religioso romano sembra ignorare la circostanza, quella giornata non era passata inosservata negli annali di Roma, a causa della terribile sconfitta sul Trasimeno per opera delle orde puniche, avvenuta proprio nel giorno del solstizio d’estate dell’anno 217 a.C.. L’occasione può offrire lo spunto per una breve riflessione sul fondamento del potere e del suo esercizio, secondo la concezione romana dello stesso.

Secondo anno della guerra, dunque. Mentre Annibale, dopo le vittorie del Ticino e della Trebbia, sta discendendo velocemente la penisola, si tengono le nuove elezioni consolari, all’epoca coincidenti con le Idi di marzo. Risultano così eletti Gn. Servilio Gemino e C. Flaminio Nepote. Sennonché, appena ricevuto l’incarico, quest’ultimo si allontana immediatamente dall’Urbe per recarsi a Rimini, ov’egli attenderà l’arrivo delle truppe acquartierate a Piacenza . Ecco come Cicerone narra i successivi accadimenti, relativi ai giorni immediatamente precedenti la battaglia del Trasimeno, che risulterà una delle più rovinose sconfitte della storia romana, con oltre 15.000 caduti e 10.000 tra prigionieri e dispersi, a fronte di poche centinaia tra le fila puniche: “e nella seconda guerra punica Gaio Flaminio, console per la seconda volta non trascurò i presagi del futuro con grande sventura della repubblica? Dopo che ebbe compiuto la cerimonia di lustrazione dell’esercito avendo intrapreso la marcia in direzione di Arezzo per condurre le sue legioni contro Annibale ecco che egli stesso e il suo cavallo caddero tutt’a un tratto senza alcuna causa dinanzi alla statua di Giove Statore; gli esperti giudicarono che questo segno doveva dissuaderlo dal dare battaglia ma egli non si fece alcuno scrupolo di ciò. Poi quando prese gli auspicii mediante il tripudium fu consigliato dal pullario di rinviare il giorno del combattimento. Flaminio allora gli domandò: “Se nemmeno in seguito i polli avranno voglia di mangiare che cosa ritieni che si dovrà fare?” Il pullario rispose che si sarebbe dovuto stare ancora fermi. E Flaminio: “Belli davvero questi auspici! Quando i polli avranno fame si potrà dar battaglia, quando saranno sazi non si potrà far nulla”. Ordinò dunque che si svellessero dal suolo le insegne e lo si seguisse. Il portatore dell’insegna del primo manipolo degli astati non riuscì a smuovere l’insegna nemmeno con l’aiuto di parecchi altri; Flaminio quando ciò gli fu annunziato, secondo la sua consueta abitudine, non badò all’auspicio. E così in quelle tre terribili ore, l’esercito fu trucidato e Flaminio stesso fu ucciso” . Il brano illustra una serie di classici topoi che accompagnano la sventura del guerriero romano: la caduta da cavallo senza alcun motivo apparente, l’impossibilità di svellere le insegne legionarie dal suolo, azione che costituiva il segnale tattico per l’armata di avanzare risolutamente verso il nemico per dar battaglia, il rifiuto di mangiare da parte dei polli impiegati per cogliere gli auspici prima di uno scontro.

La tradizione romana offre esempi analoghi in diverse occasioni. Da P. Claudio Pulcro (e il suo collega L. Iunio Pullo) prima delle disfatte navali di Trapani e Camarina nella prima guerra punica, alla devastante carneficina di Carre (53 a.C, probabilmente la più grave sconfitta militare romana con ben sette legioni perse) sotto il comando di M. Licino Crasso nel corso folle campagna contro i Parti, sino alla rovinosa impresa di Flavio Giuliano contro gli stessi Sasanidi nel tardo-antico. In ciascuno di questi episodi l’empietà consiste nell’incapacità di comprendere il linguaggio dei segni (gli auspicia) che gli Dèi inviano più volte, come monito, prima della fine terrena. Procedere in un’azione contro gli auspici o privi degli stessi, significa ritrovarsi in una condizione di irrimediabile invalidità legale e di assoluta contrarietà alla voluntas deum. Ma “non si trattava di veder prima certi avvenimenti fatali , bensì di determinare prima certi avvenimenti fatali” secondo la concezione latina dell’agire rettamente per mezzo degli auspicia. I quali conferivano solo l’assenso/dissenso divino al compimento di un atto in un determinato giorno . E non è certo casuale, come è stato osservato, che nessun condottiero romano abbia subito una condanna o sia stato trovato colpevole di tradimento (perduellio), sulla sola circostanza o colpa di aver riportato una sconfitta per un errore tattico o per una condotta strategica dissennata in una campagna militare. Insomma, “perdere un’armata non fu mai considerato un crimine a Roma” . In questo i Romani erano realisti. “In termini pratici gli uomini sul campo vincevano o perdevano le loro battaglie”; ma se “l’aiuto degli dèi da solo non era mai sufficiente per raggiungere la vittoria, non di meno esso [era] essenziale”, e qualora fosse mancato, “il fallimento era inevitabile” . Lo stesso Livio nell’esporre le ragioni della rotta del Trasimeno è molto chiaro: “Quinto Fabio Massimo, […] illustrò ai senatori come il console Caio Flaminio avesse sbagliato più per la trascuratezza dei riti e degli auspici che per avventatezza e incompetenza”.

Certo, Flaminio aveva omesso di esplorare il terreno con la cautela necessaria e di schierare i velites in ricognizione. Di sicuro, aveva mosso con tutte le forze cadendo direttamente nella trappola di Annibale senza avere la benché minima idea dello schieramento avversario e dove si trovassero i nemici. Ma per i Romani il peccato di Flaminio era un altro: quello di aver ignorato ciò che la tradizione insegnava. Procedere sempre di concerto con i numina romani. Se infatti un duce latino avesse agito dolo malo in modo contrario ai propri doveri normativo-religiosi, scientemente cioè, l’exitus non poteva che essere fatale per lui e disastroso per le sorti di Roma, secondo il rigoroso principio per cui chi agisce inavvertitamente violando i precetti sacrali è sempre ammesso a espiare la colpa con un sacrificio liberatorio, ma se compie un’azione deliberatamente, non può esservi alcun rimedio . E la retribuzione divina si credeva fosse spietata, conducendo alla morte violenta, al suicidio o alla pazzia il reo . Quand’anche poi l’empius bellator fosse sopravvissuto agli esiti infausti della guerra, poteva essere sottoposto a giudizio popolare con l’accusa di perduellio, come accaduto a P. Claudio Pulcro . In questi casi, dunque, viene colpita un’empietas piuttosto che un’incapacità militare, anche per scongiurare gli effetti della possibile propagazione e contaminazione (pollutio) del delitto religioso sull’intera comunità, quasi per allontanare e separare il reo dal popolo romano: riconoscendo pubblicamente la sua colpevolezza, se ne mostra alle forze divine la singolarità del comportamento, si tende a circoscriverne la nefandezza.

Il caso di G.Flaminio, segna però una rottura completa con la tradizione. Non vi è un semplice e singolo atto di empietà, per quanto grave, limitato al rifiuto di osservare la voluntas deorum prima di una determinata azione .Il console, non appena entrato in carica si allontana da Roma senza procedere al lungo e complesso cerimoniale cui era vincolato il supremo magistrato romano secondo il mos maiorum. E’ considerato un privatus che furtivamente si sia allontanato . Ed invero, i nuovi magistrati erano tenuti, per antica prassi, a compiere una serie di particolari azioni al fine di garantire a sé stessi e alla comunità romana, l’ausilio e l’assenso delle potenze divine, oltre che per assumere un esercizio pienamente legittimo (iustus) dei loro poteri. Il giorno stesso della loro entrata in carica, ciascuno dei due, indipendentemente dall’altro, doveva salire sull’arcaico auguratorium posto sul Campidoglio (nulla più che una rozza capanna con un tetto di paglia) per prendere gli auspici d’investitura alla dignità consolare, (scrutando cioè i segni dati, in questo caso, dall’osservazione dei fenomeni meteorologici, consultando la volontà Gioviana) attivando così il proprio potere-dovere di cogliere poi auspici pubblici prima di ogni suo futuro atto. Come ha sottolineato Raimondo Santoro, attraverso l’auspicio “il potere, che è un momento immanente, si accresce di valori trascendenti. Ius assume, così, un significato più pregnante. Denota al tempo stesso, una forza giusta in sé ed in quanto conforme al volere divino che la sostiene” . Del resto, qualora si volesse ricercare un aspetto comune alle differenti magistrature, tra tutti i criteri e parametri evocati di volta in volta per definire l’insieme dei loro poteri, uno solo appartiene a ogni magistrato, nessuno escluso e a esso unicamente: il possesso degli auspici. Che fossero eletti dal popolo o creati direttamente dal supremo magistrato stesso (come il dittatore per mezzo della dictio dictatoris, di norma da parte del console) ovvero nominati dal Senato (per mezzo dell’interrex), che durassero diversi mesi o pochi giorni, che fossero di rango superiore o inferiore, che fossero soli o possedessero dei colleghi, che si recassero in provincia o restassero a Roma, che godessero dell’imperium o solo della potestas, che fossero istituiti con l’unico scopo di condurre a termine un singolo e semplice atto o meno, un solo dato li accomuna: il possesso degli auspici . Appare dunque chiaro come l’auspicium determinasse non solo il se, ma condizionasse anche il quando e il dove dell’agere dei magistrati romani, nessuno escluso, senza però che si possa parlare di una ierocrazia proprio in quanto la scelta umana è seguita dal consenso divino. In breve, ogni importante azione, quale che fosse, risultava divinamente orientata dall’alto, sia sul piano condizionale sia su quello spaziale e temporale: a Roma esercitare il potere umano, significa governare insieme con gli Dèi, decidere con essi che cosa sia lecito e giusto fare. Ma insieme, appunto: di modo che “l’esperienza umana (espressa religiosamente) e l’esperienza religiosa si trovino unite indissolubilmente: in una formulazione che nella sua purezza, va oltre l’angusta visuale di istituti religiosi come strumenti politici” . Allorquando si afferma, anche in certi ambienti che si definiscono tradizionali, che il potere politico a Roma derivasse dall’esercizio di un voto popolare, si afferma una sciocchezza. Il popolo riunito nei comizi centuriati esprimeva l’approvazione “laica” e l’universus Populi Romani fungeva così da arbitro della contesa politica, senza però conferire la potestas magistratuum. Questa derivava, in ultima analisi, da Iuppiter Optimus Maximus.

Ma non basta. Ciò fatto, subito dopo, il nuovo magistrato era chiamato a far votare la propria lex curiata (de imperio) innanzi all’assemblea curiata, riunita nell’arcaico Comitium, presso il Foro, sulla scorta dell’esempio osservato da tutti gli arcaici reges romani, con la probabile eccezione di Tarquinio il Superbo. Come indicato da Dionigi a proposito di Numa Pompilio una volta ricevuto l’assenso divino favorevole, “fu convocata un’assemblea nel corso della quale curia per curia, le tribù votarono in suo favore. I patrizi avendo confermato la decisione del popolo e, in ultima istanza, gli àuguri avendo fatto sapere che la divinità manifestava dei segni favorevoli, fu investito del potere” . Come prova l’etimologia del vocabolo curia, derivante da *-ko-vir-ia, *-covirites (da cui l’espressione Quirites designante tutti i soggetti che ne facevano parte), l’assemblea curiata, rappresentava “l’insieme degli uomini” e costituiva la più antica forma di organizzazione politico-giuridica romana, ma con tutta probabilità, sorta, ancor prima della nascita dell’Urbe, per la celebrazione di particolari festività religiose (come i Fornacalia) .

Essendo state sostituite le curie da XXX lictores in rappresentanza di ciascuna di esse a partire dalla seconda metà del III sec. a.C., la votazione della lex curiata (de imperio) rivestiva solo in apparenza un riconoscimento formale del neo-eletto magistrato, una sorta di vincolo di approvazione e obbedienza. In realtà la votazione era gravida di conseguenze soprattutto sul piano sacrale. Per quanto la legge curiata non aggiungesse alcun potere che il magistrato già non possedesse, essa nondimeno, come sottolineava Messala, rendeva per tal via “una magistratura pienamente conforme al diritto” , nel senso già precisato: solo attraverso l’approvazione delle curie e il superamento del controllo gioviano tramite la presenza àugurale, il soggetto diveniva iustus, cioè si conformava in modo pieno allo spirito dello ius augurum e publicum e poteva legittimamente rappresentare, al di fuori dell’Urbe, il popolo, il senato e gli Dèi di Roma. E precisamente attraverso tale atto, il magistrato veniva investito dei sacra publica Populi Romani . Diveniva così il massimo curator pacis Deum. A Roma, infatti, nonostante certe confuse illusioni novecentesche, non sono solo i diversi gruppi sacerdotali a mantenere i rapporti con gli Dèi romani. I sacerdotes non costituiscono affatto conventicole iniziatiche dedite a personali operazioni teurgiche e neppure circoli sapienziali occupati a elaborare forme teologiche. Al contrario rappresentano degli esperti della complessa normativa sacrale che elaborano, se interpellati giacché privi di autonomo potere, le regole e i precetti dell’agere retto e preciso e perciò invariabilmente efficace, attraverso il rito o l’auspicio, suggerendo, qualora occorra, le formule, i gesti, l’abbigliamento, le offerte che dovranno essere compiute dai magistrati. In alcuni casi, provvederanno essi stessi direttamente a compiere i rituali ove prescritto dallo ius sacrum. Ma nella sostanza non sono essi a parlare in nome del populus Romani Quiritium. E’ il supremo magistrato e rappresentante civile di Roma: che sia il rex, il console o il principe, quand’anche nello stesso si fondano la figura della suprema autorità civile-militare e sacerdotale. Ed è lui che stringe il rapporto con gli Dèi dell’Urbe, che cura la pax deum, rinnovando di volta in volta l’antico pactum romuleo.

Ad ogni buon conto, poscia, così investito, il nuovo console doveva recarsi presso il proprio domicilio, indossare la toga praetexta e scegliere i dodici littori (attollere fasces) che lo avrebbero accompagnato mentr’egli, incamminatosi tra due ali di folla, saliva fin sul Campidoglio. Quivi giunto, alla presenza dei senatori ed equites, il magistrato entrava nel Tempio di Juppiter Optimus Maximus e pronunciava la solutio votorum, ossia lo scioglimento dalle solenni promesse assunte dai magistrati dell’anno precedente. Nei giorni immediatamente successivi, ciascun magistrato soleva presiedere presso il Senato alla seduta inaugurale della sua magistratura, per prendere in esame, insieme con i patres et conscripti, i provvedimenti da adottare circa i prodigia registrati, convocando se del caso gli esperti religiosi e celebrando egli stesso le cerimonie espiatorie richieste nei casi più urgenti. Ciò fatto e una volta assegnate le province per sorteggio, i due consoli si recavano nuovamente presso il Tempio capitolino per pronunciare i loro rispettivi voti (nuncupatio votorum) a Giove, Minerva e Giunone e alla Salus Publica Populi Romani con le prescritte offerte: ora ciascuno di essi era in grado di determinare concretamente (secondo la mentalità eminentemente giuridico-sacrale romana) l’oggetto delle proprie richieste e promesse da onorare, conoscendo le loro rispettive destinazioni e gli incarichi affidatigli. Restava, infine, da prestare il giuramento di ubbidienza alle leggi di Roma: e a partire dal 200 a.C. esso doveva essere formulato entro cinque giorni dall’elezione, pena la decadenza dall’ufficio; di lì a breve, i consoli avrebbero annunciato la data di celebrazione delle Feriae Latinae (un’importante festa mobile annuale che si teneva presso il santuario di Juppiter Latiaris, sui Colli Albani, oggi Monte Cavo) e si sarebbero recati, quanto prima possibile, a Lavinio per onorarvi i Penati. Uguale importanza era accordata al solenne cerimoniale di partenza (profectio) che il magistrato era tenuto a osservare, prima di lasciare Roma, per iniziare una campagna militare. Una volta conseguita l’approvazione delle curie, per l’esercizio dell’imperium militiae (cui corrispondevano gli auspicia militaria indispensabili per interrogare il numen prima di ogni battaglia) era invece necessario procedere a compiere un atto particolare, la profectio, il solenne cerimoniale di partenza per la guerra che il magistrato era tenuto a osservare, prima di lasciare Roma, per condurre guerra modo legittimo; perciò, dopo aver preso gli auspici sull’arx capitolina, egli si recava al Tempio di Giove Ottimo Massimo, ove pronunciava solenni voti alle divinità protettrici dell’Urbe per assicurarsi il loro appoggio (nuncupatio votorum), per poi celebrare il richiesto sacrificio; indi, vestito del costume tradizionale per la guerra (un mantello di colore rosso, allacciato sulla spalla sinistra con una fibula, detto paludamentum) e accompagnato dai propri littori ugualmente bardati (paludati), marciava tra squilli di trombe e le grida di acclamazione della popolazione romana, sino a varcare simbolicamente il pomerium. Subito dopo, i littori innescavano le scuri sui fasci.

Era quell’unico atto formale e banalmente materiale in apparenza, ma gravido di riferimenti al simbolismo sacrale dei confini, dato dall’attraversamento pomeriale che conferiva il comando militare al magistrato: con esso il potere di ricevere la protezione degli Dèi tramite auspici favorevoli e la pronuncia dei vota sui campi di battaglia . L’espressione ductu auspicioque tramandata nelle fonti esprimerà in modo asciutto e impersonale, l’insieme delle prerogative sacrali e militari del duce romano. Come tale, il rituale era tenuto nella massima considerazione da tutti: nel 177 a.C. il console C. Claudio Pulcro partì per la campagna militare senza compiere nessuno di questi riti, convinto che il voto comiziale conferitogli dal popolo fosse più che sufficiente per condurre la guerra. Ma giunto presso l’esercito fu costretto a ritornare precipitosamente a Roma per prendere gli auspici militari e compiervi la solenne cerimonia della profectio, poiché le sue truppe e gli ufficiali si rifiutavano di eseguire ogni ordine, accusandolo di non possedere alcuna legittimità .

Va da sé che a causa delle pressanti esigenze dovute all’espansionismo romano, in epoca medio-repubblicana il magistrato si trovò spesso nella necessità di dover assumere immediatamente l’iniziativa. Flaminio, probabilmente timoroso per possibili intralci, anche religiosi, da parte del partito conservatore, come in parte già avvenuto all’epoca del suo primo consolato (223 a.C.), invece di restare a Roma per compiervi tutto ciò, si pone immediatamente alla testa delle truppe per tagliare la strada ad Annibale, ad Arezzo, per poi muovere baldanzosamente incontro al condottiero punico . Beninteso: il magistrato che avesse omesso di seguire il complesso percorso giuridico-religioso prescritto dal mos maiorum, era comunque legittimo, sotto un profilo strettamente politico-costituzionale. Ma la sua si palesava come una legittimità parziale, non perfetta. Egli non appariva e non era, cioè, iustus, difettando allo stesso l’attribuzione degli auspicia sacra publica, come visto: e con essi, la possibilità di interrogare Giove in merito alle principali questioni inerenti la vita romana in nome del popolo e del Senato e di mostrarsi all’esterno, presso il mondo intero, quale testimone della sua potenza. Di più: di rappresentare presso i Numina di Roma, la res publica stessa, intera. E’ la via eroico-guerriera romana.

Stefano Bianchi

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